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Articolo pubblicato il 7 marzo 2010 alle 20:47 in Diversamente occupati. Puoi seguire i commenti via RSS 2.0. Puoi inviare un commento, oppure un trackback dal tuo sito.
  • Commenti (2)
  • #1 scritto da Marino
    8 marzo 2010 - 21:37
    Cita

    Io avrei scritto: “Se la democrazia in Italia muore, va in un mondo migliore”

    “Ma lascia noi nella m…”

  • #2 scritto da Marino
    10 marzo 2010 - 10:38
    Cita

    a proposito della leggina ammazza articolo 18, ecco un articolo da La Voce:

    http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001595.html

    Da ultimo deve essere segnalato il comma nono dell’articolo 31 che introduce la possibilità di inserire nel contratto individuale di lavoro la clausola compromissoria, ovvero la clausola con cui le parti si impegnano a deferire a terzi le possibili future controversie tra loro insorte in ordine alla esecuzione o interpretazione del contratto, e che autorizza l’arbitrato di equità secondo le disposizione degli articoli 412 e 412 quater sopra richiamati.
    La clausola compromissoria deve essere prevista da accordi interconfederali o da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
    In assenza dei predetti accordi, trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, le disposizioni in materia di clausola compromissoria sono automaticamente operative.

    E SOPRATTUTTO:

    La clausola compromissoria, può inoltre essere stabilita nel contratto individuale fin dal momento dell’assunzione nel caso in cui il contratto sia stato certificato – a pena di nullità della clausola – dalle apposite commissioni. Anche questa norma, che autorizza le parti individuali a rinunciare al giudice del lavoro in favore della giustizia privata, desta dubbi di costituzionalità considerata la posizione di debolezza contrattuale in cui versa il lavoratore al momento dell’assunzione e considerato altresì che l’arbitrato di equità attribuisce all’arbitro il potere di decidere prescindendo dalla rigorosa osservanza delle regole di diritto, con la conseguenza che resta preclusa alle parti la possibilità di impugnare il lodo per violazione di norme inderogabili.

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