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Ciao a tutti Flessibili e Precari,

anche per noi è arrivato il momento di un meritato periodo di vacanza.
Io me ne vado in viaggio di nozze negli Stati Uniti d’America con una puntatina in Canada e una tappa iniziale a Londra.
Indicativamente, quindi, il blog resterà fermo per qualche settimana, salvo qualche incursione, come è successo l’anno scorso.
Vi ringrazio, anche a nome di Andrews (il misterioso lato tecnico del blog) per aver partecipato tanto assiduamente ai nostri post.
Spero che a settembre le cose possano migliorare, anche se non mi faccio illusioni, visto che si prevede un autunno caldo, per non dire bollente.
Mi auguro che anche voi possiate passare un po’ di tempo senza pensieri, anche se non è sempre facile, e che a settembre ci si possa rimettere tutti a lavoro con energia nuova e magari con un po’ di quel divertimento che manca a tante delle persone che ho conosciuto quest’anno. – Arnald

P.s. Definizione di ferie presa da wikipedia:
Le ferie sono un certo numero di giornate lavorative pagate al 100% del salario giornaliero alle quali hanno diritto ogni anno i lavoratori di ogni professione e tipologia contrattuale.
Il periodo minimo è previsto dalle Costituzioni di molti Stati e varia da una nazione all’altra, ed è fruibile anche se il testo del contratto di lavoro non specifica il periodo di ferie spettanti al lavoratore (la Costituzione è una fonte del diritto di ordine superiore ad un contratto di lavoro e dunque prevalente).
La Costituzione italiana sancisce che ogni lavoratore ha diritto personale e inalienabile ad un periodo di ferie al quale il lavoratore non può rinunciare e che deve effettivamente fruire (art. 36). La Costituzione non specifica la durata minima di tale periodo (nè nel testo originale né nelle più recenti integrazioni).
Per la legge attuale, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, che non possono essere liquidate in economico (art.10 del decreto legislativo n° 213 del 2004). Il minimo di 20 giorni annuali, previsti da tutti i contratti collettivi, è stato introdotto dal D.lgs. n. 66 del 2003.
Per i giorni restanti, se non vengono concesse le ferie al lavoratore, questi ha diritto che gli vengano retribuite. I CCNL di categoria possono aumentare le ferie cui ha annualmente diritto il lavoratore.